Pescara 12.09.2019
Il CdS spiega cosa accade quando l’immobile viene venduto prima che il Comune
accerti la realizzazione di un intervento senza permesso.
Chi commete un abuso edilizio deve risponderne, anche se ha
venduto l'immobile su cui l’intervento illegitmo è stato realizzato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza 4251/2019.
Abusi edilizi, il fatto
Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile aveva realizzato un
intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da commerciale a
residenziale. Poco dopo la fine dei lavori aveva venduto l’immobile.
Due anni dopo, in seguito al sopralluogo della Polizia Municipale, il Comune
aveva rilevato che le condizioni igienico sanitarie dell’immobile non erano idonee
a garantirne l'abitabilità. Per questo motivo, sentita anche la ASL, aveva ordinato
lo sgombero dell'immobile ed emanato un provvedimento per il ripristino della
situazione preesistente, con una serie di interventi a carico del precedente
proprietario.
Abusi edilizi, le responsabilità dei proprietari
Di fronte al ricorso del vecchio proprietario, i giudici hanno spiegato che l'ordine
di demolizione ha una natura "ripristinatoria" e prescinde dalla valutazione sui
requisiti soggettivi del trasgressore.
Il responsabile dell'abuso, ha concluso il CdS, è sempre tenuto a risponderne, dal
momento che risulta esecutore e commitente delle opere illegittime, anche se
nel frattempo ha alienato l'immobile in questione.
sitoweb: Arch. Davide Squartecchia