I vantaggi introdotti dalla legge di Stabilità nel mercato immobiliare

I vantaggi introdotti dalla legge di Stabilità nel mercato immobiliare

Pescara 13.05.2016

La consulenza di Rolandino de’ Passaggeri, fondatore del notariato moderno (1215-1300)

 
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto molte novità fiscali. Riguardano anche il mercato immobiliare?
“Si. La legge di Stabilità per l’anno 2016 ha introdotto alcune importanti novità di natura fiscale finalizzate a favorire la ripresa del mercato immobiliare”.

Quale la principale?
“La prima importante novità è costituita dalla possibilità di detrazione dall’Irpef, del 50% corrisposto per il pagamento dell’Iva relativa agli acquisti, effettuati nel corso del 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. La ragione di tale agevolazione è da collegarsi al fatto che il mercato immobiliare delle abitazioni di nuova costruzione soggette al regime Iva (aliquota del 4% o 10% sul prezzo di acquisto), risulta svantaggiato rispetto al mercato immobiliare delle abitazioni ‘usate’ soggette all’imposta di registro (aliquota del 2% o 9% sul valore catastale, notoriamente molto più basso del prezzo di acquisto). A tal fine l’introduzione della detrazione del 50% dell’Iva è palesemente finalizzata a ridurre questa differenza di trattamento e quindi a favorire la commercializzazione dei tanti immobili di nuova costruzione che risultano invenduti a causa della crisi”.

In quali casi è applicabile la detrazione?
“La nuova detrazione Irpef è applicabile solo agli acquisti delle persone fisiche e non di enti diversi. È, inoltre, applicabile solo nell’ipotesi in cui si acquisti un appartamento ad uso abitativo anche di lusso, di categoria ‘A’, con la sola esclusione degli uffici di categoria A/10. Si tratta pertanto di un’agevolazione non limitata alle cosiddette prime case. Deve trattarsi, come detto, di immobili di nuova costruzione: sono escluse le case ristrutturate”.

La detrazione è applicabile anche alle pertinenze delle abitazioni?
“Secondo l’interpretazione preferibile, anche se non ancora ufficialmente confermata
dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione in oggetto è applicabile anche alle pertinenze delle abitazioni, che normalmente godono dello stesso trattamento fiscale dei beni principali di cui sono a servizio, ed è quindi applicabile alle cantine, garage e tettoie di cui alle categorie catastali C2-C6-C7”.

Entro quale termine deve essere acquistato l’immobile?
“La detrazione è applicabile solo agli acquisti effettuati nel 2016 e quindi è esclusa la possibilità di detrarre l’Iva su acconti versati nel corso di quest’anno, qualora l’atto di acquisto non venga effettuato entro il 31 dicembre; il tutto, ovviamente, salvo future proroghe di legge”.

Concretamente come funziona l’agevolazione?
“Comporta la detraibilità del 50% dell’Iva in dieci quote annuali di pari importo e spetta unicamente a chi ha effettuato l’acquisto e il pagamento dell’Iva; si tratta cioè di un beneficio strettamente connesso all’acquisto dell’unità immobiliare. Il diritto alla detrazione non è trasferibile all’acquirente dell’immobile nel corso dei dieci anni della rateazione”.

Ci sono altre possibilità interessanti introdotte dalla legge di Stabilità?
“Un’altra importante novità è relativa alleagevolazioni sulla prima casa ed è finalizzataa risolvere il problema, conseguenzadella crisi economica, relativo alla difficoltàdi vendere prima dell’acquisto l’immobilegià posseduto. Mentre in passato per potercomprare con le agevolazioni prima casanon si doveva possedere un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni, ora la nuova normativa prevede che le agevolazioni spettino ugualmente, purché l’alloggio precedente venga venduto entro un anno dall’atto di acquisto del nuovo. Questo implica che le agevolazioni verranno confermate in via definitiva nel momento in cui il contribuente trasferirà a terzi, a qualunque titolo, e quindi anche in forma gratuita, l’immobile precedentemente acquistato con le stesse agevolazioni, entro un anno dall’acquisto della nuova casa. In sede di interpretazione della presente norma si tende ad ammettere nel caso di specie anche l’applicazione del credito d’imposta”.

notaio R. de' Passeri
notaio R. de' Passeri